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CLIMA: EMISSION TRADING, ISTRUZIONI DALL'UE PER 2008-2012

 
     
  Emission trading: la Commissione detta le istruzioni per il periodo 2008-2012. Sono state infatti presentate le linee guida a disposizione degli Stati membri per la predisposizione dei piani nazionali di assegnazione delle quote di gas serra. Le nuove indicazioni comunitarie, sono state emanate dall'Esecutivo Ue in previsione della scadenza fissata al 30 giugno 2006, entro la quale gli Stati Ue (in base alla direttiva madre in materia, la 2003/87/Ce) dovranno presentare i piani nazionali di allocamento delle quote di emissioni di gas serra per il periodo 2008-2012 e a conclusione degli adempimenti relativi al collaudo della prima fase 2005-2007. Le nuove istruzioni ricalcano il percorso seguito per la prima fase. Il sistema di scambio delle quote di emissione rappresenta una pietra miliare nella lotta contro i cambiamenti climatici. Si tratta del primo sistema internazionale per lo scambio delle quote di emissione di CO2 al mondo e riguarda circa 12.000 impianti che producono quasi la meta' delle emissioni di CO2 dell'Europa. L'obiettivo e' aiutare gli Stati membri dell'UE a rispettare gli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto. Lo scambio delle quote di emissione non comporta nuovi obiettivi in materia ambientale, ma garantisce che il rispetto degli obiettivi esistenti in base al protocollo di Kyoto avvenga in modo piu' economico. Consentire alle imprese partecipanti di acquistare o vendere quote di emissione significa che gli obiettivi possono essere conseguiti con il minimo dispendio economico possibile. Se non fosse stato adottato il sistema di scambio delle quote di emissione, sarebbe stato necessario far ricorso ad altre misure piu' costose. Anche per quanto riguarda la seconda fase, non e' stato stabilito un vero e proprio ''prezzo'' delle quote. Come in qualsiasi altro libero mercato, il prezzo dipendera' essenzialmente dall'offerta e dalla domanda. Gli intermediari del mercato quotano prezzi per le quote di emissione offerte o richieste. La Commissione non interverra' nel mercato delle quote di emissione. Qualora si verifichino distorsioni, si applicheranno le norme in materia di concorrenza come per qualsiasi altro mercato. I piani nazionali di assegnazione determinano la quantita' totale di emissioni di CO2 che gli Stati membri assegnano alle proprie imprese e che queste possono vendere o acquistare. Ogni Stato membro sulla base di quanto avvenuto nella prima fase, dovra' stabilire in anticipo quante quote saranno assegnate per il secondo periodo di scambio 2008-2012 e quante ne ricevera' ogni impianto partecipante al programma. Anche nella seconda fase la valutazione dei piani di assegnazione si basera' sugli 11 criteri comuni stabiliti dall'allegato della direttiva sullo scambio delle quote di emissione prevedendo che la quantita' totale proposta delle quote da assegnare sia coerente con l' obiettivo di Kyoto fissato per lo Stato membro interessato. Cio' significa che uno Stato membro dovra' accertarsi che le quote concesse ai propri impianti gli consentano di rispettare l' obiettivo di Kyoto. Gli Stati membri possono inoltre prevedere l'acquisto di crediti di emissione attraverso i due meccanismi di flessibili basati sui progetti previsti dal protocollo di Kyoto: il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) e l'attuazione congiunta (JI), nonche' lo scambio internazionale delle emissioni che consentono ai governi di attuare i progetti di riduzione delle emissioni all estero e di contabilizzare le riduzioni ottenute nell'ambito dei propri obiettivi di Kyoto. I progetti di attuazione congiunta possono essere intrapresi in altri paesi industrializzati per i quali sono stati fissati obiettivi a Kyoto, mentre i progetti nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito possono essere ospitati in paesi in via di sviluppo. Anche per la seconda fase la Commissione puo' chiedere che vengano apportate modifiche ai piani nazionali se non corrispondono a alcuni criteri generali riconducibili a tre filoni: se l'assegnazione decisa da uno Stato membro mette a rischio il conseguimento del suo obiettivo di Kyoto (attribuzione eccessiva di quote); se il volume di quote per il secondo periodo non e' coerente con la valutazione del progresso verso l obiettivo di Kyoto, vale a dire se l assegnazione supera le emissioni previste; se uno Stato membro intende apportare alle assegnazioni cosiddette ''correzioni a posteriori''. Cio' significa che lo Stato membro prevede di intervenire sul mercato in una fase successiva all'assegnazione e ridistribuire le quote rilasciate tra le imprese partecipanti durante il periodo di scambio 2008-2012.  
     
  Data: 16/01/2006 09:49

Fonte: Ansa Ambiente

http://www.ansa.it/ambiente

 
     
 

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