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CLIMA: EMISSION TRADING, ISTRUZIONI
DALL'UE PER 2008-2012 |
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Emission trading: la Commissione detta le
istruzioni per il periodo 2008-2012. Sono state infatti presentate le
linee guida a disposizione degli Stati membri per la predisposizione dei
piani nazionali di assegnazione delle quote di gas serra. Le nuove
indicazioni comunitarie, sono state emanate dall'Esecutivo Ue in
previsione della scadenza fissata al 30 giugno 2006, entro la quale gli
Stati Ue (in base alla direttiva madre in materia, la 2003/87/Ce)
dovranno presentare i piani nazionali di allocamento delle quote di
emissioni di gas serra per il periodo 2008-2012 e a conclusione degli
adempimenti relativi al collaudo della prima fase 2005-2007. Le nuove
istruzioni ricalcano il percorso seguito per la prima fase. Il sistema
di scambio delle quote di emissione rappresenta una pietra miliare nella
lotta contro i cambiamenti climatici. Si tratta del primo sistema
internazionale per lo scambio delle quote di emissione di CO2 al mondo e
riguarda circa 12.000 impianti che producono quasi la meta' delle
emissioni di CO2 dell'Europa. L'obiettivo e' aiutare gli Stati membri
dell'UE a rispettare gli impegni assunti nell'ambito del protocollo di
Kyoto. Lo scambio delle quote di emissione non comporta nuovi obiettivi
in materia ambientale, ma garantisce che il rispetto degli obiettivi
esistenti in base al protocollo di Kyoto avvenga in modo piu' economico.
Consentire alle imprese partecipanti di acquistare o vendere quote di
emissione significa che gli obiettivi possono essere conseguiti con il
minimo dispendio economico possibile. Se non fosse stato adottato il
sistema di scambio delle quote di emissione, sarebbe stato necessario
far ricorso ad altre misure piu' costose. Anche per quanto riguarda la
seconda fase, non e' stato stabilito un vero e proprio ''prezzo'' delle
quote. Come in qualsiasi altro libero mercato, il prezzo dipendera'
essenzialmente dall'offerta e dalla domanda. Gli intermediari del
mercato quotano prezzi per le quote di emissione offerte o richieste. La
Commissione non interverra' nel mercato delle quote di emissione.
Qualora si verifichino distorsioni, si applicheranno le norme in materia
di concorrenza come per qualsiasi altro mercato. I piani nazionali di
assegnazione determinano la quantita' totale di emissioni di CO2 che gli
Stati membri assegnano alle proprie imprese e che queste possono vendere
o acquistare. Ogni Stato membro sulla base di quanto avvenuto nella
prima fase, dovra' stabilire in anticipo quante quote saranno assegnate
per il secondo periodo di scambio 2008-2012 e quante ne ricevera' ogni
impianto partecipante al programma. Anche nella seconda fase la
valutazione dei piani di assegnazione si basera' sugli 11 criteri comuni
stabiliti dall'allegato della direttiva sullo scambio delle quote di
emissione prevedendo che la quantita' totale proposta delle quote da
assegnare sia coerente con l' obiettivo di Kyoto fissato per lo Stato
membro interessato. Cio' significa che uno Stato membro dovra'
accertarsi che le quote concesse ai propri impianti gli consentano di
rispettare l' obiettivo di Kyoto. Gli Stati membri possono inoltre
prevedere l'acquisto di crediti di emissione attraverso i due meccanismi
di flessibili basati sui progetti previsti dal protocollo di Kyoto: il
meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) e l'attuazione congiunta (JI),
nonche' lo scambio internazionale delle emissioni che consentono ai
governi di attuare i progetti di riduzione delle emissioni all estero e
di contabilizzare le riduzioni ottenute nell'ambito dei propri obiettivi
di Kyoto. I progetti di attuazione congiunta possono essere intrapresi
in altri paesi industrializzati per i quali sono stati fissati obiettivi
a Kyoto, mentre i progetti nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo
pulito possono essere ospitati in paesi in via di sviluppo. Anche per la
seconda fase la Commissione puo' chiedere che vengano apportate
modifiche ai piani nazionali se non corrispondono a alcuni criteri
generali riconducibili a tre filoni: se l'assegnazione decisa da uno
Stato membro mette a rischio il conseguimento del suo obiettivo di Kyoto
(attribuzione eccessiva di quote); se il volume di quote per il secondo
periodo non e' coerente con la valutazione del progresso verso l
obiettivo di Kyoto, vale a dire se l assegnazione supera le emissioni
previste; se uno Stato membro intende apportare alle assegnazioni
cosiddette ''correzioni a posteriori''. Cio' significa che lo Stato
membro prevede di intervenire sul mercato in una fase successiva
all'assegnazione e ridistribuire le quote rilasciate tra le imprese
partecipanti durante il periodo di scambio 2008-2012. |
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Data:
16/01/2006 09:49
Fonte: Ansa Ambiente
http://www.ansa.it/ambiente
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